(Patto internazionale-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla  sicurezza  della
propria persona. Nessuno  puo'  essere  arbitrariamente  arrestato  o
detenuto. Nessuno puo' esser privato della propria liberta',  se  non
per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 
  2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo
arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al piu' presto aver
notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 
  3. Chiunque sia arrestato  o  detenuto  in  base  ad  un'accusa  di
carattere penale deve essere tradotto al piu'  presto  dinanzi  a  un
giudice o ad altra  autorita'  competente  per  legge  ad  esercitare
funzioni giudiziarie, e ha  diritto  ad  essere  giudicato  entro  un
termine ragionevole, o rilasciato. La  detenzione  delle  persone  in
attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio
puo' essere subordinato a garanzie  che  assicurino  la  comparizione
dell'accusato sia ai fini  del  giudizio,  in  ogni  altra  fase  del
processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 
  4. Chiunque sia  privato  della  propria  liberta'  per  arresto  o
detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale,  affinche'  questo
possa decidere senza indugio sulla legalita' della sua detenzione  e,
nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 
  5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione  illegali  ha
diritto a un indennizzo.