(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 1)
Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto  internazionale
                    per ferrovia dei viaggiatori 
 
                 (CIV- Appendice A alla Convenzione) 
 
                           Articolo primo 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  § 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi  contratto
di trasporto ferroviario di viaggiatori a titolo oneroso  o  gratuito
quando il luogo di partenza e di destinazione  sono  situati  in  due
diversi Stati membri, a prescindere dal  domicilio  o  sede  e  dalla
nazionalita' delle parti del contratto di trasporto. 
  § 2 Quando un trasporto  internazionale  oggetto  di  un  contratto
unico include, a titolo  di  complemento  del  trasporto  ferroviario
transfrontaliero un trasporto su  strada  o  su  una  via  navigabile
interna nell'ambito del traffico interno  di  uno  Stato  membro,  si
applicano le presenti Regole uniformi. 
  § 3 Quando un trasporto  internazionale  oggetto  di  un  contratto
unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario,  un
trasporto marittimo  o  un  trasporto  transfrontaliero  su  una  via
navigabile interna, le presenti Regole uniformi si  applicano  se  il
trasporto marittimo o il  trasporto  su  via  navigabile  interna  e'
effettuato  su  linee  iscritte  nella  lista  delle  linee  di   cui
all'articolo 24 § 1 della Convenzione. 
  §4 Le presenti Regole uniformi si applicano  altresi',  per  quanto
concerne la responsabilita' del trasportatore in caso di morte  e  di
lesioni  dei  viaggiatori,  alle   persone   che   accompagnano   una
spedizione, il cui trasporto e' effettuato in conformita' alle Regole
uniformi CIM. 
  § 5 Le presenti Regole  uniformi  non  si  applicano  ai  trasporti
effettuati fra stazioni ferroviarie situate sul territorio  di  Stati
limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e'  gestita  da
uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da un solo ed unico di
questi Stati. 
  § 6 Ogni Stato  che  sia  Parte  di  una  convenzione  relativa  al
trasporto  internazionale  ferroviario  diretto  di  viaggiatori,  di
natura  comparabile  alle  presenti  Regole  uniformi  puo',   quando
presenti una domanda di adesione  alla  Convenzione,  dichiarare  che
applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su  una
parte dell'infrastruttura ferroviaria  ubicata  sul  suo  territorio.
Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con
precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di  uno
Stato membro.  Quando  uno  Stato  ha  reso  la  dichiarazione  sopra
menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: 
    a) il luogo di partenza o di destinazione come pure l'itinerario,
previsti    nel    contratto    di    trasporto,    siano     situati
sull'infrastruttura designata; 
    b) l'infrastruttura designata colleghi  l'infrastruttura  di  due
Stati membri e sia stata 
    c) prevista nel contratto di trasporto  come  itinerario  per  un
trasporto in transito. 
  § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo  il  §  6,  puo'
rinunciarvi in qualsiasi momento informandone  il  depositario.  Tale
rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne da'
comunicazione agli Stati membri. La dichiarazione  diviene  priva  di
effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima  frase,  cessa  di
essere in vigore per questo Stato.