Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV- Appendice A alla Convenzione) Articolo primo Campo d'applicazione § 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di viaggiatori a titolo oneroso o gratuito quando il luogo di partenza e di destinazione sono situati in due diversi Stati membri, a prescindere dal domicilio o sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto di trasporto. § 2 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario transfrontaliero un trasporto su strada o su una via navigabile interna nell'ambito del traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi. § 3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione. §4 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi', per quanto concerne la responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione, il cui trasporto e' effettuato in conformita' alle Regole uniformi CIM. § 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni ferroviarie situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da un solo ed unico di questi Stati. § 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di viaggiatori, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenti una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che: a) il luogo di partenza o di destinazione come pure l'itinerario, previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata c) prevista nel contratto di trasporto come itinerario per un trasporto in transito. § 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne da' comunicazione agli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.