Articolo 2 Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori § 1 Ciascuno Stato puo' in qualsiasi momento dichiarare che non applichera' ai viaggiatori, vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato. § 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario. Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.