(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 2)
                             Articolo 2 
 
Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso  di  morte  e  di
                      ferimento di viaggiatori 
 
  § 1 Ciascuno Stato puo' in qualsiasi  momento  dichiarare  che  non
applichera' ai  viaggiatori,  vittime  d'incidenti  sopravvenuti  sul
proprio  territorio,  l'insieme  delle  disposizioni  relative   alla
responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento  di
viaggiatori,  allorche'  questi  siano  suoi  cittadini   o   persone
abitualmente residenti in detto Stato. 
  § 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al  §  1,
puo' rinunciarvi in  qualsiasi  momento  informando  il  depositario.
Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario
ne informa gli Stati membri.