(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: 
    a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale  con  il
quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto, in virtu'
delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il
quale e' responsabile in base a questo contratto, 
    b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non  ha
concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il
trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in  parte
l'esecuzione del trasporto ferroviario, 
    c) « condizioni generali di trasporto» indica le  condizioni  del
trasportatore sotto  forma  di  condizioni  generali,  o  di  tariffe
legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e  che  sono  divenute
con la stipula  del  contratto  di  trasporto,  parte  integrante  di
quest'ultimo; 
    d) « veicolo» indica un veicolo automobilistico  o  un  rimorchio
trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.