Articolo 4 Deroghe §1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedano deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di la' del confine, quando non vi sia un'altra stazione intermedia. §2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi. §3 Fatte salve le altre disposizioni di diritto pubblico internazionale, due o piu' Stati membri possono stabilire fra loro le condizioni alle quali i trasportatori sono tenuti a trasportare viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi Stati. § 4 Gli accordi di cui ai §§ da 1 a 3 nonche' la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne da' comunicazione agli Stati Membri ed alle imprese interessate.