(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                               Deroghe 
 
  §1 Gli  Stati  membri  possono  concludere  accordi  che  prevedano
deroghe alle presenti Regole  uniformi  per  i  trasporti  effettuati
esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di
la' del confine, quando non vi sia un'altra stazione intermedia. 
  §2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri  che  transitano
attraverso uno  Stato  non  membro,  gli  Stati  interessati  possono
concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi. 
  §3  Fatte  salve  le  altre  disposizioni   di   diritto   pubblico
internazionale, due o piu' Stati membri possono stabilire fra loro le
condizioni alle quali  i  trasportatori  sono  tenuti  a  trasportare
viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi
Stati. 
  § 4 Gli accordi di cui ai §§ da 1 a 3 nonche' la  loro  entrata  in
vigore sono  comunicati  all'Organizzazione  intergovernativa  per  i
trasporti   internazionali   ferroviari.   Il   Segretario   generale
dell'Organizzazione ne da' comunicazione agli Stati  Membri  ed  alle
imprese interessate.