(Protocollo 3-art. 4)
                             Articolo 4 
                       Portata di applicazione 
 
   Il presente Protocollo si applica, salvo  disposizione  contraria,
alla prevenzione, alle attivita' d'indagine ed al  perseguimento  dei
reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi
in cui tali reati sono di  natura  transnazionale  e  coinvolgono  un
gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione dei diritti dei
migranti oggetto di traffico clandestino.