(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
1. Il  sistema  disposto  nella  presente  Convenzione  distingue  le
seguenti categorie di segnali stradali: 
   a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire
gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e
di indicare la natura; 
   b) segnali di prescrizione:  tali  segnali  hanno  il  compito  di
indicare agli utenti della strada  gli  obblighi,  le  limitazioni  o
divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in: 
   i) segnali di precedenza; 
   ii) segnali di divieto o di restrizione; 
   iii) segnali di obbligo; 
   c) segnali di indicazione: questi  segnali  hanno  il  compito  di
guidare gli utenti della strada  durante  i  loro  spostamenti  o  di
fornire loro altre indicazioni che  possono  essere  utili;  essi  si
suddividono in: 
   i) segnali di preavviso; 
   ii) segnali di direzione; 
   iii) segnali di identificazione delle strade; 
   iv) segnali di localita'; 
   v) segnali di conferma; 
   vi) altri segnali che danno delle indicazioni che  possono  essere
utili per la guida dei veicoli; 
   vii) altri segnali che indicano delle  installazioni  che  possono
essere utili agli utenti della strada. 
2. Nel caso in cui la presente Convenzione  consenta  la  scelta  tra
piu' segnali o piu' simboli: 
   a) Le Parti contraenti si impegnano ad  adottarne  uno  per  tutta
l'estensione del proprio territorio; 
   b) le Parti contraenti dovranno sforzarsi  di  mettersi  d'accordo
sul piano continentale per far la stessa scelta; 
   c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della  presente
Convenzione sono applicabili  ai  segnali  e  simboli  dei  tipi  non
adottati.