(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
1. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, al fine
di rendere  piu'  visibili  e  piu'  leggibili  la  notte  i  segnali
stradali,  soprattutto  i  segnali  di  pericolo  ed  i  segnali   di
prescrizione, ad eccezione di quelli che regolano  la  fermata  e  la
sosta nelle strade illuminate dei centri abitati, siano illuminati  o
muniti di materiali o dispositivi  riflettenti,  ma  senza  che  cio'
comporti un abbagliamento degli utenti della strada. 
2. Nulla nella presente Convenzione  vieta  di  impiegare,  per  dare
delle informazioni, degli  avvertimenti  o  delle  norme  applicabili
soltanto in determinate ore o in determinati giorni  dei  segnali  le
cui indicazioni siano visibili soltanto quando  le  informazioni  che
essi forniscono sono pertinenti.