Art. 569 
 
                Finalita' e condizioni delle permute 
 
1. Il ricorso agli atti negoziali aventi  a  oggetto  la  permuta  di
materiale e prestazioni ha la finalita' di favorire  il  contenimento
delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e
supporto  relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
dotazione alle Forze armate. 
2. Le convenzioni e i contratti di  permuta  rispettano  le  seguenti
condizioni: 
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche  non
rientranti  in  settori  tra  loro  omogenei,  secondo  il   criterio
dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni  reciproche.
Se le prestazioni  non  sono  economicamente  equivalenti,  e'  fatto
obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di
pagare  un  prezzo  alla  controparte  a  titolo  di  conguaglio  per
compensare  la  disuguaglianza  economica  tra  le  prestazioni.  Gli
importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa  sono
pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria; 
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita  la
sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine,  le  parti
contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le  tecnologie
oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini  e  nei
limiti concordati.