Art. 570 
 
Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni 
 
1. La scelta del contraente,  la  stipula  delle  convenzioni  e  dei
contratti,  l'approvazione,  l'esecuzione   delle   prestazioni,   il
collaudo, la liquidazione  e  il  pagamento  e  ogni  altro  connesso
adempimento,  sono  effettuati  con  le  modalita'  che  disciplinano
l'attivita'  negoziale  dell'Amministrazione  della  difesa   e   nel
rispetto delle competenze stabilite  dal  relativo  ordinamento,  con
l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.