Art. 571 
 
          Valore delle prestazioni a carico dei contraenti 
 
1. Nel contratto di permuta deve essere  indicato  analiticamente  il
valore economico dei singoli materiali e  delle  singole  prestazioni
che le parti contraenti si  impegnano  a  trasferire  reciprocamente,
nonche' il valore economico complessivo del contratto. 
2.   Ai   fini   della    valutazione    delle    prestazioni    rese
dall'Amministrazione  della  difesa  nell'ambito  di  convenzioni   e
contratti  aventi  a  oggetto  la  permuta   sono   utilizzate,   ove
disponibili, le tabelle di onerosita' e  la  rilevazione,  dei  costi
orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa. 
3. Per quanto  non  contemplato  nelle  suddette  tabelle  e  per  la
valutazione delle  prestazioni  rese  da  privati,  l'Amministrazione
della difesa effettua le verifiche di congruita' dei  prezzi  secondo
le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.