Art. 572 
 
              Prezzo in luogo di prestazione in natura 
 
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta  a
carico dell'Amministrazione della difesa,  se  sopravvenute  esigenze
istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facolta'  di
adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione  posta  a
carico  della  controparte,  secondo   l'importo   dichiarato   nella
convenzione o nel contratto.