Art. 326.
                 (Periodo di prova degli assistenti)

  Gli  assistenti  sono  assunti  in servizio per un periodo di prova
della durata di un anno.
  La  nomina  in  ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in
seguito  all'esito  favorevole  del  periodo  di  prova  accertato da
apposita ispezione.
  Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono
la  nomina  in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere
del  Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all'assistente
una  indennita'  pari  a  due  mensilita' del trattamento relativo al
periodo di prova.