Art. 329.
     (Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale)

  I  direttori straordinari sono, nominati per la durata di tre anni,
durante i quali ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate,
possono  essere  dispensati  su  conforme  parere  del  Consiglio  di
amministrazione.
  Al  termine  del  terzo  anno  possono  essere  promossi  direttori
ordinari  in  base a giudizio sulla loro operosita' scientifica, reso
da  una  commissione  nominata  dal  ministro  per  l'industria ed il
commercio su designazione del Consiglio di amministrazione e composta
di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia
affine  alla  disciplina  relativa  all'industria per cui la stazione
sperimentale e' preordinata.
  Ove   tale  giudizio  sia  sfavorevole,  i  direttori  straordinari
possono,  su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere
mantenuti  in  servizio  per  un  altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione la quale deve
essere  costituita  da persone diverse da quelle che pronunciarono il
precedente giudizio.
  I   direttori   straordinari   ai   quali  non  venga  riconosciuta
l'idoneita'   alla   promozione   a   direttore   ordinario   cessano
dall'ufficio e perdono ogni diritto inerente all'ufficio stesso.