Art. 397. 
                         Funzione ispettiva 
  1.  La  funzione  ispettiva  concorre,  secondo  le  direttive  del
Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme  generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di  istruzione  e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. 
  2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici  che  operano  in  campo
nazionale, in campo regionale e provinciale. 
  3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere  e  coordinare
le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in  merito
ai programmi di insegnamento  e  di  esame  e  al  loro  adeguamento,
all'impiego   dei   sussidi   didattici   e   delle   tecnologie   di
apprendimento, nonche' alle  iniziative  di  sperimentazione  di  cui
curano  il  coordinamento;  possono  essere  sentiti   dai   consigli
scolastici provinciali in  relazione  alla  loro  funzione;  svolgono
attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle  istituzioni
scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal  Ministro  della
pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico  regionale  o  dal
provveditore  agli  studi;   prestano   la   propria   assistenza   e
collaborazione  nelle  attivita'  di  aggiornamento   del   personale
direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto,
del distretto, regionale e nazionale. 
  4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio,  di
ricerca  e  di  consulenza  tecnica  per  il  Ministro,  i  direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici  e
i provveditori agli studi. 
  5. Al termine di ogni anno scolastico, il  corpo  ispettivo  redige
una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei
servizi.