Art. 749.
(Ammissione dell'aeromobile alla navigazione).
Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili iscritti nei registri
tenuti dagli uffici competenti ed abilitati nelle forme previste dal
presente codice.
Sono iscritti nei registri predetti gli aeromobili che rispondono
ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalita'.
Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri efetti di legge
l'aeromobile e' individuato dalla marca di nazionalita' e da quella
d'immatricolazione, ovvero, se trattasi di aliante libratore, da un
numero.