(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 454)
                 Art. 454. (Art. 78 del TestoUnico) 

 
                        MATERIE TRASPORTABILI 

 
  I liquidi del 2°, del 5°-a) e del 17° possono essere trasportati in
veicoli cisterna ma non possono esserlo in cisterne amovibili ne'  in
grandi containers-cisterne.