(CODICE CIVILE-art. 621)
                              Art. 621. 
 
               (Pubblicazione del testamento segreto). 
 
  Il testamento segreto deve essere aperto e  pubblicato  dal  notaio
appena gli perviene la notizia della morte  del  testatore.  Chiunque
crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al  pretore  del
mandamento in cui si e' aperta la successione,  che  sia  fissato  un
termine per l'apertura e la pubblicazione. 
 
  Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.