(CODICE CIVILE-art. 623)
                              Art. 623. 
 
               (Comunicazioni agli eredi e legatari). 
 
  Il notaio che ha ricevuto un testamento  pubblico,  appena  gli  e'
nota la morte del testatore, o, nel caso  di  testamento  olografo  o
segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza  del  testamento
agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.