ART. 234 (R)
                      (Riscossione delle spese)

   1.  Ai  sensi  dell'articolo  48, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  le  spese delle procedure
esecutive  relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse
dal  concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva
del credito principale.