Art. 221. 
 
Violazione delle norme sulle riserve tecniche  o  sulle  attivita'  a
                              copertura 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa,
che ha sede legale nel territorio della Repubblica,  non  osservi  le
disposizioni sulle riserve tecniche e  sulle  attivita'  a  copertura
delle medesime, l'ISVAP ne contesta la  violazione  e  le  ordina  di
conformarsi alle norme violate, assegnando  un  termine  congruo  per
l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole  per
la protezione degli interessi degli assicurati e degli  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative. 
  2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica  e  successivamente  puo'  consentirne,   con   specifiche
autorizzazioni,  una  disponibilita'  limitata,  comunque  informando
preventivamente le autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei  quali  l'impresa  opera.  L'ISVAP  puo'  inoltre  chiedere  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali  l'impresa
possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da
assoggettare a tale misura. 
  3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato  all'ordine  di
cui al comma 1, l'ISVAP puo': 
    a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo  229
per l'eliminazione delle violazioni; 
    b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un  periodo  fino  a
sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli  assicurati
e degli altri aventi diritto  a  prestazioni  assicurative,  con  gli
effetti di cui all'articolo 167; 
    c) disporre, avuto riguardo alla gravita'  della  violazione,  il
vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro  a  copertura  delle
riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. 
  4. Il divieto di assunzione di  nuovi  affari  e'  comunicato  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa
opera  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino.  Il  provvedimento  viene
revocato prima  del  termine,  se  l'impresa  ha  eliminato  o  posto
completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e'  comunicata
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed  il  relativo
provvedimento e' pubblicato nel bollettino.