Art. 222. Violazione delle norme sul margine di solvibilita' o sulla quota di garanzia 1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento. 2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non e' piu' costituita in conformita' alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. 5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP puo' autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine. 6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale e' elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.