Art. 223. 
 
Misure  di  intervento  a  tutela  della   solvibilita'   prospettica
                    dell'impresa di assicurazione 
 
  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i  diritti
degli  assicurati  e  degli  altri  aventi  diritto   a   prestazioni
assicurative siano a rischio per  effetto  del  deterioramento  della
posizione finanziaria dell'impresa  di  assicurazione,  l'ISVAP  puo'
imporre,  al  fine  di  garantire  che  l'impresa  sia  in  grado  di
soddisfare  i  requisiti  di  solvibilita'  nel  breve  periodo,   la
costituzione di un margine di solvibilita' piu' elevato,  rispetto  a
quello risultante dall'ultimo bilancio approvato,  tenuto  conto  del
piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e  riferito
ai tre esercizi successivi. 
  2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione  che
riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare  nel
piano di risanamento finanziario, che deve includere, in  ogni  caso,
uno stato patrimoniale ed  un  conto  economico  per  ciascuno  degli
esercizi considerati, le previsioni  relative  alla  raccolta  premi,
agli oneri per sinistri  liquidati  e  riservati  ed  alle  spese  di
gestione, la prevedibile situazione  di  tesoreria,  una  esposizione
relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine  di
solvibilita' e  delle  riserve  tecniche  ed  una  esposizione  della
politica di riassicurazione  nel  suo  complesso  e  delle  forme  di
copertura riassicurativa maggiormente significative. 
  3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa  di  assicurazione,
puo' ridurre il valore  di  tutti  gli  elementi  che  rientrano  nel
margine di solvibilita' disponibile e cio'  anche  nel  caso  in  cui
abbiano subito una significativa diminuzione del  valore  di  mercato
nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 
  4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita'  dei
contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero
nel caso in cui i contratti di riassicurazione  non  prevedano  alcun
trasferimento del rischio o prevedano  un  trasferimento  di  modesta
entita',  l'ISVAP  puo'  diminuire  il  coefficiente   di   riduzione
stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto. 
  5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di  solvibilita'  dell'impresa
di assicurazione, alla quale ha richiesto  il  piano  di  risanamento
finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli  assicurati  e
degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative  siano  a
rischio.