Art. 224. 
 
  Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali 
 
  1. Quando il vincolo riguardi beni immobili,  l'ISVAP  ordina  alla
conservatoria dei registri immobiliari  l'iscrizione  di  ipoteca,  a
favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui  diritti
immobiliari  di  godimento  dell'impresa  che  sono  localizzati  nel
territorio della Repubblica. 
  2. L'ISVAP puo' ordinare l'apposizione del vincolo  su  ogni  altro
attivo, diverso da quelli di cui al comma  1,  nelle  forme  previste
dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed  i
soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento  sono  tenuti  al
compimento degli atti  e  delle  operazioni  necessarie  per  rendere
effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP. 
  3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle  autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa  opera  o
possiede beni.