Art. 225. 
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione 
 
  1. In caso di  revoca  parziale  dell'autorizzazione  l'ISVAP,  per
salvaguardare gli interessi degli assicurati  e  degli  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti,  puo'
vietare all'impresa che ha sede nel territorio  della  Repubblica  di
compiere  atti  di  disposizione  sui  propri  beni,   qualora   tale
provvedimento non sia gia' stato adottato per il caso  di  violazione
delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura,  sul
margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia. 
  2. L'ISVAP puo' altresi' disporre il  vincolo  sui  singoli  attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224. 
  3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi  1  e  2  e'  data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo'
essere   richiesto   di   adottare   misure   analoghe,    cooperando
nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.