Art. 226. Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi 1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'articolo 224. 2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica. 3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.