Art. 227. Misure in caso di situazione di solvibilita' corretta negativa 1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta di cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura. 2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate. 3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta. 4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3 e 4. 6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilita' corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.