Art. 227. 
 
   Misure in caso di situazione di solvibilita' corretta negativa 
 
  1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita'  corretta  di
cui  all'articolo  217  evidenzia  un  risultato  negativo,   l'ISVAP
richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210,  comma
1, di presentare, entro un termine congruo,  ma  non  pregiudizievole
per la protezione degli interessi  degli  assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che
identifichi le cause della deficienza ed illustri le  iniziative  che
l'impresa si impegna a realizzare, entro  un  termine  di  esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta
e per garantire la solvibilita' futura. 
  2. L'impresa tiene conto di eventuali piani  di  risanamento  o  di
finanziamento a breve termine presentati da imprese di  assicurazione
controllate o partecipate. 
  3. L'ISVAP, ai fini  dell'approvazione,  puo'  indicare  le  misure
integrative o correttive del piano atte a ripristinare la  situazione
di solvibilita' corretta. 
  4. L'ISVAP, se  valuta  gravemente  deficitaria  la  situazione  di
solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo  210,
comma  1,  immediati  interventi  atti  a  eliminare  o  ridurre   la
deficienza della situazione di solvibilita' corretta. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 222, commi 3 e 4. 
  6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni  legislative  e
amministrative  sulla  vigilanza  supplementare   o   se,   all'esito
dell'intervento  richiesto  dall'ISVAP,  permane  una  situazione  di
solvibilita'   corretta   gravemente   deficitaria   nei    confronti
dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure  di
risanamento di cui al capo II.