Art. 228. Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante 1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo': a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.