Art. 228. 
 
Misure  a  seguito  della  verifica  di   solvibilita'   dell'impresa
                            controllante 
 
  1.  L'ISVAP,  se  in  base   alla   verifica   sulla   solvibilita'
dell'impresa controllante di cui all'articolo  218,  ritiene  che  la
solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo  210,
comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di
assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo
di  presentare  un  programma  di  intervento  atto  a  garantire  la
solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 
  2.  Quando  le  condizioni  di  solvibilita'  in  capo  all'impresa
controllante  non  sono  ripristinate,  ovvero  in  caso  di  mancata
presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al  comma  1,
l'ISVAP, fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
titolo VII, capo III, puo': 
    a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi  operazione
di cui  all'articolo  215,  nonche'  le  operazioni  tra  le  imprese
controllate dall'impresa di assicurazione di  cui  all'articolo  210,
comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b)  e
c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; 
    b)   imporre   l'accantonamento   degli   utili   che   sarebbero
distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di  patrimonio
netto.