Art. 446
                 Alterazione di documenti o notizie

1.  Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o
alla  requisizione  di beni, che ne possono formare oggetto, presenta
libri   o  documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2.   Chiunque,   allo   scopo  suindicato,  fornisce  alle  autorita'
competenti  indicazioni  mendaci,  e' punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita',
si applica la multa fino a euro 31,00.