Art. 446 Alterazione di documenti o notizie 1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorita' competenti indicazioni mendaci, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00. 3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a euro 31,00.