Art. 576 Doveri dei militari prigionieri 1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola. 2. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.