Art. 576 
 
                   Doveri dei militari prigionieri 
 
1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare  notizie  di
qualsiasi genere,  salvo  le  proprie  generalita'  ed  eventualmente
quelle  di  altri  militari  fisicamente  incapaci   di   comunicare,
strettamente limitate al cognome, nome,  grado,  data  di  nascita  e
matricola. 
2. I militari che rivestono il grado conservano la loro  autorita'  e
le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato
in grado o piu' anziano di  essi  ha  l'obbligo,  salvo  in  caso  di
impedimento, di assumere il  comando  nell'ambito  del  campo  o  del
gruppo dei prigionieri.