Art. 103. 
 
  I vani esistenti nella parte  superiore  del  bancale  fisso  delle
piallatrici debbono essere chiusi allo  scopo  di  evitare  possibili
cesoiamenti di parti del corpo dei lavoratore  tra  le  traverse  del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi.