Art. 333.
(Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto
                      del corpo delle miniere)

  Il  ministro  per  l'industria  e  commercio  ha  facolta'  di fare
compiere  ai  vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso
di  diploma  di  perito  minerario  un corso di perfezionamento della
durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo
minerario.
  Al  personale  predetto  si  applicano  le disposizioni del 2° e 3°
comma dell'art. 332.