Art. 167. Dopo ogni volata di mine l'operaio di cio' incaricato deve verificare il fronte, le pareti e la volta dello scavo. Qualora noti alcunche' di anormale deve avvertire il sorvegliante il quale indica le misure cautelative da seguire. Il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di improvviso distacco devono essere eseguiti prima di qualsiasi altro lavoro e impiegando utensili adatti e di adeguata lunghezza.