Art. 167. 
 
  Dopo  ogni  volata  di  mine  l'operaio  di  cio'  incaricato  deve
verificare il fronte, le pareti e la volta dello scavo. 
  Qualora noti alcunche' di anormale deve avvertire  il  sorvegliante
il quale indica le misure cautelative da seguire. 
  Il disgaggio e la rimozione dei materiali che  presentino  pericolo
di improvviso distacco devono  essere  eseguiti  prima  di  qualsiasi
altro lavoro e impiegando utensili adatti e di adeguata lunghezza.