Art. 398. 
 
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte 
  1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali. 
  2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono,  altresi',
provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le
disposizioni  concernenti  lo  stato  giuridico  ed  il   trattamento
economico dei docenti elementari. 
  3.  I  ruoli   nazionali   e   provinciali   sono   rispettivamente
amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e  dagli  uffici
scolastici provinciali.