(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 458)
                 Art. 458. (Art. 78 del Testo Unico) 

 
                            PRESCRIZIONI 
  Le cisterne adibite al trasporto di materie della classe  V  devono
soddisfare alle prescrizioni seguenti. 
  1. Le cisterne contenenti materie del 1°-e) 2 e del 1°-f) 2  devono
essere costruite con materiali capaci di resistere alla corrosione da
parte delle materie trasportate, tenuto anche conto  delle  impurita'
che queste eventualmente contengano. Esse possono essere riempite  al
massimo  fino  al  93%  della  loro  capacita'  per  una  temperatura
riportata a 15°C. 
  2. Per il  trasporto  dell'acido  fluoridico  (1°-h),  le  cisterne
devono essere in lamiera di ferro piombata:  per  l'acido  fluoridico
con tenore in acido assoluto compreso tra 60% e 85%,  possono  essere
anche impiegate cisterne in  ferro  non  piombato.  Le  cisterne  non
devono avere alcuna apertura nella parte inferiore, ma  devono  poter
essere vuotate dalla parte superiore mediante aria compressa. 
  3. Le aperture delle cisterne  continenti  idrazina  (3°-a)  devono
essere chiuse ermeticamente e  le  chiusure  devono  essere  protette
mediante un cappellotto metallico solidamente fissato. 
  4. Le cisterne destinate al trasporto delle materie del 10°: 
    a) devono essere un alluminio saldato con tituo, non inferiore al
99.5% oppure in  acciaio  speciale  insuscettibile  di  provocare  la
decomposizione del perossido d'idrogeno; 
    b) devono essere prive di aperture nella loro parte inferiore; 
    c)  devono  essere  munite  di  una  chiusura  tale  da  impedire
contemporaneamente  la   formazione   di   una   sovrapressione,   la
fuoriuscita del contenuto e la penetrazione di corpi estranei. 
  5. Per il trasporto delle materie dell'11°-b), le  cisterne  devono
essere munite di una chiusura tale da impedire contemporaneamente  la
formazione di una sovrapressione e la fuoriuscita del contenuto.