(CODICE CIVILE-art. 625)
                              Art. 625. 
 
(Erronea indicazione dell'erede o del  legatario  o  della  cosa  che
                 forma oggetto della disposizione). 
 
  Se la persona dell'erede o  del  legatario  e'  stata  erroneamente
indicata,  la  disposizione  ha  effetto,  quando  dal  contesto  del
testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il
testatore voleva nominare. 
 
  La disposizione ha effetto anche quando la cosa che  forma  oggetto
della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma  e'
certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.