(CODICE CIVILE-art. 627)
                              Art. 627. 
 
                     (Disposizione fiduciaria). 
 
  Non e' ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni
fatte a favore di persona dichiarata  nel  testamento  sono  soltanto
apparenti e  che  in  realta'  riguardano  altra  persona,  anche  se
espressioni del testamento possono indicare o far  presumere  che  si
tratta di persona interposta. 
 
  Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente
eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni  alla  persona
voluta dal testatore, non puo' agire per la  ripetizione,  salvo  che
sia un incapace. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in  cui
l'istituzione o il legato sono impugnati come  fatti  per  interposta
persona a favore d'incapaci a ricevere.