(CODICE CIVILE-art. 629)
                              Art. 629. 
 
                 (Disposizioni a favore dell'anima). 
 
  Le disposizioni a  favore  dell'anima  sono  valide  qualora  siano
determinati i beni o possa essere determinata la somma da  impiegarsi
a tale fine. 
 
  Esse si considerano  come  un  onere  a  carico  dell'erede  o  del
legatario, e si applica l'art. 648. 
 
  Il testatore puo' designare una  persona  che  curi  la  esecuzione
della disposizione, anche nel caso in cui  manchi  un  interessato  a
richiedere l'adempimento.