(CODICE CIVILE-art. 631)
                              Art. 631. 
 
           (Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo). 
 
  E' nulla  ogni  disposizione  testamentaria  con  la  quale  si  fa
dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione  dell'erede  o  del
legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita'. 
 
  Tuttavia e' valida la disposizione a titolo particolare  in  favore
di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra piu'  persone
determinate dal testatore e appartenenti a famiglie  o  categorie  di
persone da lui determinate, ed  e'  pure  valida  la  disposizione  a
titolo particolare a favore di uno tra piu' enti determinati del pari
dal testatore. Se sono indicate piu' persone in  modo  alternativo  e
non e' stabilito  chi  deve  fare  la  scelta,  questa  si  considera
lasciata all'onerato. 
 
  Se l'onerato o il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa
e' fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si
e'  aperta  la  successione,  dopo   avere   assunto   le   opportune
informazioni.