(CODICE CIVILE-art. 632)
                              Art. 632. 
 
           (Determinazione di legato per arbitrio altrui). 
 
  E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o
di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato. 
 
  Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i  servizi
prestati al testatore, anche se non ne sia indicato  l'oggetto  o  la
quantita'.