(Allegato F-art. 156)
 
                              Art. 156. 
 
  I permessi di fluitazione  non  possono  essere  dati  se  prima  i
richiedenti non si saranno obbligati con  atto  formale,  e  mediante
cauzione, ad uniformarsi a  tutte  le  condizioni  imposte  loro  dal
relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti
gabellari ovunque ne sia il caso, e finalmente a  risarcire  tutti  i
danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque,  e  cosi'
anche malgrado la  osservanza  delle  ordinate  precauzioni,  potesse
recare tanto ai terreni, quanto ai  fabbricati,  ai  molini  natanti,
alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti  ed  altre
opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni,  corrosioni,
rotture od in qualsivoglia altro modo.