Art. 229. Commissario per il compimento di singoli atti 1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge. 2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.