Art. 229. 
 
            Commissario per il compimento di singoli atti 
 
  1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza  delle  disposizioni  di
legge e dei relativi provvedimenti di attuazione,  puo'  disporre  la
nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che  siano
necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge. 
  2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione
delle violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente
il  termine  contestualmente  assegnato  per  far  cessare  i   fatti
addebitati e rimuoverne gli effetti. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, il  comma  1  dell'articolo
232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236
ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.