Art. 230. 
 
               Commissario per la gestione provvisoria 
 
  1. L'ISVAP  puo'  disporre,  quando  ricorrono  i  presupposti  per
l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e  concorrano
ragioni di assoluta urgenza, che uno o  piu'  commissari  assumano  i
poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli  organi  di
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I  commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. La gestione provvisoria non puo' avere durata  superiore  a  due
mesi. L'ISVAP puo' stabilire speciali  cautele  e  limitazioni  nella
gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il  comma
1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4
e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235,  il  comma  1
dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237. 
  3.  Qualora  durante  la   gestione   provvisoria   intervenga   lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai  sensi
dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei
commissari   straordinari   fino   all'insediamento   degli    organi
straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4. 
  4. Al termine della gestione  provvisoria  gli  organi  subentranti
prendono in  consegna  l'azienda  dai  commissari  con  le  modalita'
previste dall'articolo 235, comma 1.