Art. 231. 
 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta  dell'ISVAP,
puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi  con  funzioni
di amministrazione e di controllo dell'impresa quando: 
    a) risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; 
    b) siano previste gravi perdite patrimoniali. 
  Lo  scioglimento  puo'  essere  richiesto  all'ISVAP  dagli  organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria  dell'impresa  con
istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a)  e
b) del presente comma. 
  2. La proposta e' preceduta dalla contestazione degli  addebiti  da
parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine  congruo
per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere  gli  addebiti
medesimi. 
  3. Le funzioni delle assemblee e degli  organi  diversi  da  quelli
indicati nel comma 1 sono sospese per effetto  del  provvedimento  di
amministrazione straordinaria, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
234, comma 7. 
  4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta
dell'ISVAP  sono  comunicati   dai   commissari   straordinari   agli
interessati, che ne facciano richiesta, non  prima  dell'insediamento
di cui all'articolo 235, comma 1. 
  5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di  un  anno  dalla
data di emanazione del decreto di  cui  al  comma  1,  salvo  che  il
decreto preveda un termine piu' breve o che l'ISVAP ne  autorizzi  la
chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su  proposta
dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive  per  un  periodo
non superiore a dodici mesi.