Art. 231. Amministrazione straordinaria 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. La proposta e' preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi. 3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7. 4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1. 5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.