Art. 232. 
 
  Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario 
 
  1. I provvedimenti e le procedure  di  gestione  provvisoria  e  di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle
succursali  o  di  qualsiasi  altra   presenza   delle   imprese   di
assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri. 
  2. L'ISVAP informa prontamente  le  autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri dell'avvenuta  adozione  di  un  provvedimento  di
gestione provvisoria  o  di  amministrazione  straordinaria  e  degli
effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 
  3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese  che
hanno sede legale in un altro  Stato  membro,  producono,  a  seguito
della  comunicazione  all'ISVAP  e  senza  necessita'  di   ulteriori
adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle  imprese  operanti
nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi,  anche
se la legge italiana non preveda tali  misure  di  risanamento  o  ne
subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le  quali
sono state adottate  dall'autorita'  di  vigilanza  dell'altro  Stato
membro.