Art. 234. 
 
          Poteri e funzionamento degli organi straordinari 
 
  1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed  assumono  i
poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad  accertare
la  situazione  aziendale,  a  rimuovere  le   irregolarita'   e   ad
amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri  di  controllo
spettanti ai titolari di partecipazioni non si  applicano  agli  atti
dei  commissari.  In  caso  di  impugnazione  delle   decisioni   dei
commissari i soci non possono chiedere al  tribunale  la  sospensione
dell'esecuzione  delle   decisioni   dei   commissari   soggette   ad
autorizzazione o comunque attuative di  provvedimenti  dell'ISVAP.  I
commissari,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   sono   pubblici
ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo  e
fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente  capo  o
stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 
  3.  Le  funzioni  degli  organi  straordinari  hanno   inizio   con
l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con
il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi  gli
adempimenti di cui all'articolo 236. 
  4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o  in  via  particolare
con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del
comitato  di  sorveglianza,  puo'  stabilire   speciali   cautele   e
limitazioni nella gestione dell'impresa. I  componenti  degli  organi
straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle
prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che
non  ne  abbiano  avuto   conoscenza.   I   commissari   straordinari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l'autorizzazione  dell'ISVAP  per  la  realizzazione  di   piani   di
risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o  rami
di azienda o di partecipazioni in altre societa'. 
  5. L'esercizio dell'azione  sociale  di  responsabilita'  contro  i
componenti dei disciolti  organi  amministrativi  e  di  controllo  e
contro il direttore generale, la societa' di revisione  e  l'attuario
revisore spetta ai commissari straordinari, sentito  il  comitato  di
sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi  succeduti
all'amministrazione   straordinaria   proseguono   le    azioni    di
responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP. 
  6. I  commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse  della  procedura,
sostituire la societa' di revisione e l'attuario  da  essa  nominato,
nonche' l'attuario incaricato nei rami vita e  l'attuario  incaricato
nel  ramo  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti.  Ai
medesimi soggetti compete soltanto il  corrispettivo  per  la  durata
residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre
mesi. Il nuovo incarico puo' avere durata  massima  fino  al  termine
dell'amministrazione straordinaria. 
  7.  I  commissari,  previa   autorizzazione   dell'ISVAP,   possono
convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231,
comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte  dell'organo
convocato. 
  8.  Quando  i  commissari  siano  piu'  d'uno,  essi   decidono   a
maggioranza  dei  componenti  in  carica  ed   i   loro   poteri   di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta  di
due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche  per  categorie
di operazioni, a uno o piu' commissari. 
  9.  Il  comitato  di  sorveglianza  delibera  a   maggioranza   dei
componenti in carica ed in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.