Art. 235. 
 
                        Adempimenti iniziali 
 
  1. I commissari straordinari si  insediano  prendendo  in  consegna
l'azienda dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un  sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle  operazioni  assiste  almeno  un  componente  del  comitato   di
sorveglianza. 
  2. Qualora, per il mancato intervento degli  organi  amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile  l'esecuzione  delle
consegne, i commissari  provvedono  d'autorita'  ad  insediarsi,  con
l'assistenza di un notaio e,  ove  occorra,  con  l'intervento  della
forza pubblica. 
  3. Il commissario provvisorio di cui  all'articolo  230  assume  la
gestione  dell'impresa  ed   esegue   le   consegne   ai   commissari
straordinari secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2. 
  4. Quando il bilancio relativo all'esercizio  chiuso  anteriormente
all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato
approvato, i commissari provvedono al deposito presso  l'ufficio  del
registro  delle  imprese,  in  sostituzione  del  bilancio,  di   una
relazione sulla situazione patrimoniale ed  economica  redatta  sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata  da
un rapporto del comitato di sorveglianza. E'  comunque  esclusa  ogni
distribuzione di utili.