Art. 236. 
 
                         Adempimenti finali 
 
  1. I commissari straordinari e  il  comitato  di  sorveglianza,  al
termine   delle   loro   funzioni,   redigono    separati    rapporti
sull'attivita' svolta e li trasmettono all'ISVAP. 
  2.    La    chiusura    dell'esercizio    in    corso    all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta ad  ogni  effetto  di
legge fino al termine  della  procedura.  I  commissari  redigono  un
progetto  di   bilancio   che   viene   presentato   all'ISVAP,   per
l'approvazione,     entro     quattro     mesi     dalla     chiusura
dell'amministrazione straordinaria e successivamente  pubblicato  nei
modi di legge. 
  3. I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro  funzioni,
provvedono perche' siano ricostituiti gli organi sociali. Gli  organi
con funzioni di amministrazione prendono in  consegna  l'azienda  dai
commissari secondo le modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.