Art. 237. Adempimenti in materia di pubblicita' 1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino. 2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi' pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese. 4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.