Art. 237. 
 
                Adempimenti in materia di pubblicita' 
 
  1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura  della  gestione
straordinaria   e'   pubblicato   nella    Gazzetta    Ufficiale    e
successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina,
sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a
cura dell'ISVAP, nel Bollettino. 
  2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria  sono  altresi'
pubblicati, a  cura  dell'ISVAP,  mediante  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. 
  3. Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i
commissari straordinari depositano l'atto di nomina per  l'iscrizione
nel registro delle imprese. 
  4.  L'ISVAP,  qualora  sia  informato  da  un  altro  Stato  membro
dell'adozione di un provvedimento di  risanamento  nei  confronti  di
un'impresa che ha una succursale  nel  territorio  della  Repubblica,
puo' provvedere alla pubblicazione della decisione con  le  modalita'
che ritiene piu'  opportune.  Nella  pubblicazione  sono  specificati
l'autorita' che  ha  emesso  il  provvedimento,  l'autorita'  cui  e'
possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto  ad
impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale
amministratore straordinario.