Art. 238. 
 
             Esclusivita' delle procedure di risanamento 
 
  1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
il titolo III della legge fallimentare. 
  2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato  sospetto  che  i
soggetti con funzioni di amministrazione, in  violazione  dei  propri
doveri, abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'  nella  gestione  che
possano arrecare danno all'impresa ovvero  ad  una  o  piu'  societa'
controllate, l'organo con funzioni di  controllo  o  i  soci  che  il
codice civile abilita a  presentare  denuncia  al  tribunale  possono
denunciare i  fatti  all'ISVAP.  L'ISVAP  decide,  con  provvedimento
motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento. 
 
          Note all'art. 238: 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne  la
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa». 
              - L'art. 2409 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e'  fondato
          sospetto che gli amministratori,  in  violazione  dei  loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che possono arrecare danno alla societa' o  a  una  o  piu'
          societa' controllate, i soci che  rappresentano  il  decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio, il ventesimo del  capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato anche alla societa'. Lo statuto  puo'  prevedere
          percentuali minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i  sindaci.  Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di' rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.».